BONUS GIOVANI UNDER 35

Ultimo aggiornamento 28.05.2025.

L'articolo 22 del Decreto Coesione introduce un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile stabile nel settore privato.

Questo beneficio è destinato ai datori di lavoro che che assumono o trasformano in contratto a tempo indeterminato dipendenti non dirigenziali, a partire dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 (salvo le specificità per la Zona Economica Speciale - ZES nel Mezzogiorno).

Chi può usufruire dell’esonero?

I datori di lavoro che assumono o trasformano in contratto a tempo indeterminato lavoratori che:

  • Non abbiano compiuto 35 anni (ovvero che non superino i 34 anni e 364 giorni alla data di assunzione);
  • Non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
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Misura e durata dell’incentivo

L'incentivo consiste nell'esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (eccetto premi e contributi INAIL), con un limite di:

  • 500 euro per assunzioni o trasformazioni di dipendenti under 35, fuori dalla ZES;
  • 650 euro per contratti stipulati in sedi della ZES (che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L'agevolazione non può superare il 50% del costo dei salari. Se il rapporto di lavoro inizia o finisce a metà mese, l'importo dell'esonero sarà proporzionato in base ai giorni effettivi di utilizzo.

L’esonero è garantito per un massimo di 24 mesi e non si applica al lavoro domestico né all'apprendistato.

Come funziona l’esonero per i contratti preesistenti

Il beneficio si applica anche ai lavoratori che sono già stati assunti, ma che:

  • Passano da un contratto di apprendistato a un contratto a tempo indeterminato;
  • Sono stati assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che ha parzialmente beneficiato dell’esonero. In tal caso, l’agevolazione si trasferisce per il periodo residuo, fino a un massimo di 24 mesi.

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzione delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.

Condizioni e requisiti per usufruire dell’esonero

La fruizione dell’esonero è legata al rispetto delle condizioni di cui all’art.1, comma 1175 e 1176:

  • Avere il Durc (documento unico di regolarità contributiva);
  • Rispettare i principi generali per ottenere incentivi.

Requisiti specifici per la ZES UNICA del Mezzogiorno

Per le assunzioni nella ZES, l’esonero è soggetto ad autorizzazione della Commissione Europea e al rispetto delle normative sugli Aiuti di Stato. Inoltre:

  • Non devono esserci stati licenziamenti nei 6 mesi precedenti l'assunzione incentivata;
  • Non si possono licenziare i lavoratori assunti con l'esonero nei 6 mesi successivi all'assunzione, pena la revoca del beneficio.

Incremento occupazionale netto nella ZES UNICA

Per fruire dell’incentivo ZES, l'assunzione di un under 35 deve comportare un incremento netto del personale, misurato in Unità di Lavoro Annuo (ULA). L’impresa deve verificare la forza lavoro effettiva nel periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Non si considerano, a tal fine, i decrementi di personale dovuti a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.

Se l'incremento non avviene, il beneficio verrà perso per il mese in corso, ma se l'incremento viene ripristinato, l'incentivo riprenderà dal mese di ripristino, senza recuperare il beneficio perso.

Presentazione della domanda

Per richiedere l’esonero, i datori di lavoro devono inviare una domanda online all'INPS, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.inps.it nella sezione “Portale delle Agevolazioni - Incentivi Decreto Coesione-Articolo 22-Giovani”.

L’Inps precisa che la domanda di riconoscimento dell’esonero:

  • per tutto il territorio nazionale, dunque per i datori di lavoro operanti nei territori diversi dalla c.d. area ZES può essere inoltrata sia per le assunzioni /trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora istaurati;
  • “speciale” per l’area ZES può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, in quanto l’incentivo costituisce aiuto di stato.