Apprendistato senza formazione? Scatta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Il tribunale di Pisa, con la sentenza n. 192/2025, ha dichiarato nullo un contratto di apprendistato privo di reale contenuto formativo, convertendolo in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, ha escluso dal periodo di comporto le assenze per malattia causate da un ambiente lavorativo lesivo della salute psico fisica, imputabile al datore di lavoro.
La vicenda, portata all’attenzione del Tribunale di Pisa, riguarda una lavoratrice impiegata con un contratto di apprendistato professionalizzante in un panificio.
Al centro della disputa ci sono due questioni fondamentali:
- La mancanza del percorso formativo obbligatorio per questo tipo di contratto;
- L’ambiente di lavoro, che è stato ritenuto dannoso per la salute psicofisica della lavoratrice, portando al suo licenziamento per superamento del periodo stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Il giudice ha evidenziato che, in un contratto di apprendistato, la formazione non è un aspetto secondario, ma fondamentale.
Nel caso specifico, la formazione si è limitata a un solo corso online, fatto due mesi dopo l’assunzione. Inoltre, il datore di lavoro non ha potuto dimostrare che fosse stato organizzato un vero e proprio percorso formativo.
Per questo motivo, il Giudice ha dichiarato nullo il contratto di apprendistato e lo ha trasformato, fin dall'inizio, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Tribunale ha anche trattato il licenziamento della lavoratrice, avvenuto dopo numerose assenze per malattia. Tuttavia, queste assenze, come emerso durante il processo, erano legate a un ambiente di lavoro molto stressante.
Messaggi WhatsApp della lavoratrice e relazioni mediche hanno evidenziato un clima ostile, alimentato dall’atteggiamento del datore di lavoro. Il Giudice ha richiamato l’articolo 2087 del Codice Civile, spiegando che, anche se non c’era un intento persecutorio come nel mobbing, il datore di lavoro è responsabile per non aver impedito, anche per negligenza, il perdurare di condizioni dannose per la salute della lavoratrice.
Di conseguenza, le assenze dovute a una malattia causata da un ambiente di lavoro dannoso non devono essere conteggiate nel periodo di comporto. Il conseguente licenziamento, basato sul superamento di tale periodo, è stato ritenuto illegittimo e la lavoratrice è stata reintegrata nel suo posto di lavoro, come previsto dal D.lgs. n. 23/2015.
